Reati minorili e perdono giudiziale

Per i reati commessi da minorenni il giudice può concedere il perdono giudiziale. Se il perdono giudiziale viene concesso, il processo minorile si chiude senza una condanna.

Il perdono giudiziale può essere concesso solo in presenza di alcuni presupposti.

Viene concesso se il giudice, attenendosi alle circostanze indicate nell’art. 133, può ragionevolmente ritenere  che il minorenne si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati.

Il perdono giudiziale interviene nel corso di un procedimento penale già avviato, quindi in seguito alla formulazione dell’accusa da parte del Pubblico Ministero che sottopone al Tribunale i documenti attestanti la responsabilità penale del minore accusato di avere commesso il reato.

Se il giudice ritiene che per il reato commesso può essere concesso il perdono, può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio.

Il perdono giudiziale può essere concesso solo una volta.

Perdono giudiziale minorenni
Assistenza legale per reati commessi da minorenni

La fedina penale si sporca ?

Sì, nonostante il perdono la fedina penale del minore risulta “sporcata”.

Il perdono giudiziale viene infatti registrato nel casellario giudiziale del minore dove resta fino al compimento del ventunesimo anno di età.

Quando viene concesso il perdono giudiziale

I presupposti per la concessione del perdono giudiziale sono che il reato sia stato commesso da un minorenne e che il giudice ritenga di poter applicare in concreto una pena detentiva non superiore a due anni di reclusione o una pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva, di ammontare non superiore a 1549,37 €.

Come si ottiene il perdono giudiziale

Nel caso di reati commessi da minorenni, a volte il tutto può essere ricondotto ad un “normale incidente di percorso” durante il processo di crescita del minore. Per avvallare questa tesi è utile produrre della documentazione:

  • Relazioni di eventuali psicologi che hanno seguito il minore.
  • Documenti di insegnanti che possano attestare la buona condotta ed il rendimento scolastico del ragazzo.
  • Certificazioni di attività di studio, lavorative o di volontariato che il minore ha eventualmente intrapreso in seguito alla commissione del reato.
  • Indagini difensive contenenti testimonianze che ridimensionano la partecipazione del minorenne al reato contestato.

Conseguenze del perdono giudiziale

La sentenza di perdono giudiziale è una sentenza di non punibilità,  tuttavia produce comunnque alcuni effetti pregiudizievoli:

  • Iscrizione nel casellario giudiziale sino al compimento del 21.mo anno di età.
  • Valutazione della sentenza tra i precedenti penali e giudiziari.
  • Possibilità per la parte offesa di ricorrere al tribunale ordinario in sede civile per chiedere il risarcimento dei danni patiti.

Art. 133 Codice penale: gravità del reato e capacità a delinquere

Nell’esercizio del potere discrezionale , il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

  • Dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione.
  • Dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato.
  • Dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

  • Dai motivi a delinquere e dal carattere del reo.
  • Dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato.
  • Dalla condotta contemporanea o susseguente al reato.
  • Dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Quando non è possibile concedere il perdono giudiziale

Costituiscono impedimento ad una applicazione del perdono giudiziale una condanna per un precedente reato commesso, anche se con l’intervento della riabilitazione, o la dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza del minore.

Possono incidere in senso negativo sulla concessione del perdono giudiziale anche solo precedenti denunce, purchè ragionevolmente fondate e circostanziate, tanto da poter costituire presupposto per futura condanna.

Non è strettamente necessario avere una fedina penale sporca: a discrezione del giudice possono essere presi in considerazione anche comportamenti non costituenti reato, se gravi e ritenuti manifestazioni di pericolosità per il futuro.

Discrezionalità del Giudice

Il perdono giudiziale e la sospensione condizionale della pena con messa alla prova sono subordinati a presupposti identici (quelli indicati all’art. 133 c.p.) e la scelta di concedere l’uno o l’altro rientra nella piena discrezionalità del Giudice di merito.

Il Giudice propenderà per il beneficio più vantaggioso, ovvero quello del perdono, qualora ritenga di poter confidare sulle doti e la personalità del minore così da pronunciare una sentenza immediatamente liberatoria.

Resta da segnalare che è indirizzo piuttosto comune ritenere che la messa alla prova e il perdono giudiziale sono misure che stimolano una maggiore responsabilizzazione del reo. Al contrario un’assoluzione per tenuità del fatto è ritenuta più rischiosa in quanto potrebbe deresponsabilizzare in toto il reo.

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