Processo minorile

Il decreto “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni” (D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448) costituisce, per l’autorità giudiziaria minorile, la possibilità di applicare lo stesso sistema processuale degli adulti ai minorenni tutelando nello stesso tempo la personalità del minore, ancora in fase di formazione.

Si parla di processo minorile per indicare un procedimento a carico di minorenni. La sede naturale è il Tribunale per i Minorenni, competente per i reati commessi dai minori di 18 anni, diverso da quello ordinario che subentra dal venticinquesimo anno di età.

Caratteristica del processo minorile è quella di recuperare gli aspetti positivi del minore mediante un percorso penale il meno traumatizzante possibile.

La legge per minorenni non è diversa da quella degli individui che hanno superato la maggiore età, ma ci sono delle specifiche previsioni normative redatte a tutela del soggetto minorenne.

Principi del processo minorile

  • Principio di adeguatezza

    Le misure devono essere applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne.

  • Principio di minima offensività

    E’ necessario evitare che il contatto con il sistema penale possa compromettere lo sviluppo armonico della personalità del minore o causarne l’emarginazione sociale.

  • Principio di destigmatizzazione

    L’identità individuale e sociale del minorenne deve essere protetta dalla svalutazione.

  • Principio di residualità della detenzione

    La carcerazione deve essere l’ultima e residuale misura.

Messa alla prova e tenuità del fatto

Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi sulle condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne con lo scopo di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto ma anche disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.

Anche le caratteristiche di personalità del ragazzo sono importanti nel definire se il minore può andare incontro alla messa alla prova, ad esempio.

Può capitare che il fatto ascritto appaia privo di significato criminoso e di concreta rilevanza sociale, alla stregua delle tenuità delle conseguenze prodotte e dell’occasionalità del comportamento deviante e in tal caso il minore può ottenere l’assoluzione per tenuità del fatto.

Fermo o arresto del minore

Arresto in flagranza

Se il minorenne viene colto in flagranza di uno dei delitti per i quali può essere disposta la misura della custodia cautelare, è possibile procedere all’arresto purchè venga tenuto conto della gravità del fatto, della sua età e della sua personalità.

Minorenne indiziato di delitto

Il fermo del minorenne indiziato di un delitto è ammesso quando la legge stabilisce che la pena della reclusione non sia inferiore a due anni.

Provvedimenti

Il fermo del minorenne deve essere immediatamente notificato al pubblico ministero ed alla persona esercente la potestà dei genitori, all’eventuale affidatario ed ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia.

Il pubblico ministero, ricevuta la notifica, dispone che il minorenne sia condotto presso una struttura di prima accoglienza o presso una comunità.

Se le sussistono adeguate condizioni, il pubblico ministero può anche disporre che il minorenne sia condotto presso l’abitazione familiare oppure posto immediatamente in libertà.

Misure cautelari minorili

  • Prescrizioni

    Per tutelare l’educazione del minorenne, per non interrompere i processi educativi in atto, il giudice può impartire prescrizioni inerenti le attività di studio o di lavoro o altre attività ritenute utili per la sua formazione.

    Qualora il  minorenne commettesse gravi e ripetute violazioni nei confronti delle prescrizioni indicate, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa.

  • Permanenza in casa

    Il giudice può prescrivere al minorenne di permanere presso l’abitazione familiare o in altro luogo di privata dimora. Nello stesso provvedimento possono essere presenti limiti e divieti alla libertà di comunicazione con persone diverse da coloro che abitano con il minorenne.

    Per ragioni lavorative o di studio, al minorenne può essere consentito di allontanarsi dal luogo indicato nel provvedimento di permanenza in casa.

    Qualora il minorenne non dimostrasse, attraverso il suo comportamento, di meritare la permanenza in casa, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità.

    Permanenza in casa

  • Collocamento in comunità

    Il giudice può ordinare che il minorenne sia affidato ad una comunità pubblica o autorizzata.

    Anche in questo caso possono essere imposte specifiche prescrizioni inerenti attività di studio o di lavoro o altre attività utili per l’educazione del minore.

    Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, qualora il procedimento riguardi un delitto per il quale è prevista una reclusione non inferiore ai 5 anni, il giudice può revocare il collocamento in comunità ed imporre la custodia cautelare.

  • Custodia cautelare

    La custodia cautelare può essere applicata quando:

    Si procede per delitti non colposi per i quali è previsto l’ergastolo o la reclusione non inferiore a nove anni.
    Per il delitto di violenza carnale.
    Per importanti esigenze delle indagini (a tutela dell’acquisizione delle prove).
    Se esiste il pericolo che il minore commetta ulteriori gravi delitti.

    Custodia cautelare

Nei confronti dell’imputato minorenne vengono applicate misure cautelari minorili personali alla luce di quanto previsto dal codice di rito negli articoli 273 e 274 nonché subordinate alle esigenze di studio e di vita del minore in virtù del principio della graduatezza e della adeguatezza della stessa.

Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell’articolo 275 del codice di procedura penale, dell’esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l’imputato ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Il giudice, inoltre, può disporre la custodia cautelare laddove sussista un concreto pericolo che vi sia reiterazione del reato, inquinamento probatorio, o la personalità dell’imputato sia tale da far presumere che lo stesso commetta un reato con l’uso delle armi o altri mezzi di violenza.

Casellario giudiziale per i minorenni

Presso ciascun tribunale per i minorenni, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, l’ufficio del casellario per i minorenni raccoglie e conserva, oltre alle annotazioni di cui è prevista l’iscrizione da particolari disposizioni di legge, l’estratto dei provvedimenti indicati nell’articolo 686 del codice di procedura penale riguardanti minorenni nati nel distretto.

I provvedimenti e le annotazioni riguardanti minorenni nati all’estero o dei quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato si conservano nell’ufficio del casellario giudiziale minorenni presso il tribunale per i minorenni di Roma.

Le certificazioni relative alle iscrizioni nel casellario per i minorenni possono essere rilasciate soltanto alla persona alla quale si riferiscono o all’autorità giudiziaria.

Tutela legale minorenni

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