Reati commessi da minorenni: messa alla prova

Introdotto con la riforma generale del processo penale del 1988 e inserito nell’art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 488, l’istituto della sospensione del processo con messa alla prova all’interno di un processo minorile ha come obiettivo la conciliazione tra vittima e autore di reato e la riparazione delle conseguenze.

In pratica al giovane viene data la possibilità, tramite un periodo di messa in prova, di riparare al danno procurato attraverso il reato commesso.

Infatti con questo provvedimento il processo viene sospeso e il minore viene affidato ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia che si occupano di valutarne un miglioramento nella condotta, di sostenerlo e controllarlo durante tutto il periodo di messa in prova.

Messa alla prova minorenni
Assistenza legale messa alla prova

Evoluzione della personalità del minorenne

La misura della sospensione del processo con messa in prova non costituisce una misura alternativa alla pena, ma interviene nel corso del processo penale comportandone la sospensione per un certo periodo allo scopo di consentire al giudice di valutare la personalità del minorenne all’esito della prova.

Diversamente dall’assoluzione per tenuità del fatto, infatti, qui entra in gioco il concetto di evoluzione della personalità del minorenne, che orienta la decisione del giudice in base alla possibilità di cambiamento prodotta direttamente nel soggetto.

Sono infatti molto importanti le caratteristiche di personalità del ragazzo che inducono a ritenere possibile il suo recupero; è sulla base di risorse personali e ambientali che i servizi sociali elaborano il progetto di messa alla prova, che deve necessariamente essere accettato e condiviso dal ragazzo.

Recupero sociale del minore

Il concetto di evoluzione della personalità fa riferimento alla prognosi di futura astensione del minore dalla commissione di altri reati (parametro essenziale per lla messa alla prova), laddove ci siano i presupposti per concedere anche il perdono giudiziale.

In una personalità in crescita, quale è quella del minorenne, il singolo atto trasgressivo non può essere considerato indicativo di una scelta di vita deviante.

L’istituto dell’art. 28 punta infatti al suo recupero sociale, considerato più probabile nel contesto sociale e familiare mentre la detenzione, al contrario, ne comporterebbe l’isolamento.

Cosa accade alla fine del periodo di messa alla prova

Trascorso il periodo di sospensione e della messa alla prova penale, il giudice fissa una nuova udienza nella quale possono verificarsi due casistiche:

  1. Il reato viene estinto, se il giudice ritiene che il minore abbia superato la messa in prova con esito positivo.
  2. Il processo viene riaperto, nel caso in cui il giudice dovesse ritenere la prova non superata.

Revoca della sospensione del processo

La sospensione del processo è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni durante il periodo di prova. I servizi minorili devono presentare apposita relazione sul comportamento del minorenne e sull’evoluzione della sua personalità direttamente al presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo nonché al pubblico ministero.

La sospensione del processo e messa alla prova è revocata in caso di trasgressioni ripetute (ossia non episodiche) e gravi (ossia non lievi).

Le trasgressioni che possono dare luogo a revoca possono riguardare la mancata presenza agli appuntamenti, l’interruzione della frequenza scolastica, la violazione della legge penale durante il periodi di messa in prova del minorenne.

Trasgressioni che possono comportare la revoca

  • Mancata presenza agli appuntamenti.
  • Interruzione della frequenza scolastica.
  • Violazione della legge penale nel corso della prova.

Abbreviazione messa alla prova

In alcuni casi possono essere previste abbreviazioni dei termini, quando si ritenga raggiunto il grado di maturazione richiesto.

Assistenza legale messa alla prova minorenni

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