Art 131 bis cp: Tenuità del fatto
Assoluzione ex art. 530 cp
Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, in vigore dal 2 aprile 2015 ha introdotto l’art. 131 bis c.p. che prevede il nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto. In pratica il reato sussite ma chi l’ha commesso non viene punito (Assoluzione ex art. 530 cp) perchè ritenuto di scarsa offensività.
Un comportamento di lieve entità può portare alla messa alla prova del minorenne. In pratica, all’autore del reato, è chiesto di rimediare agli errori commessi ed ai danni procurati attraverso la sua condotta criminosa (in questo caso entra in gioco anche il concetto di personalità del minore).
Nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, o la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del fatto, del danno o del pericolo, l’offesa è di lieve entità e il comportamento risulta non abituale (ovvero non meramente occasionale, situazione nella quale può essere previsto il perdono giudiziale per i minorenni – ovvero quando il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati).
Comportamento continuato e non tenuità
L’applicazione del concetto di reato di lieve entità e di irrilevanza del fatto viene esclusa quando siamo di fronte ad un reato continuato.
Secondo la Cassazione, infatti, la sussistenza di una continuazione fra più illeciti – siano essi omogenei fra loro o disomogenei – presuppone che l’indagato abbia tenuto una pluralità di azioni illecite. Questo rende il soggetto, che abitualmente delinque, non meritevole di godere del beneficio previsto dall’art. 131-bis c.p..
Il comportamento è ritenuto abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati dello stesso tipo, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Motivi abietti, futili e crudeltà
Vi sono infine dei criteri ostativi alla concessione della teniutà dell’offesa. Alcuni riferiti alle modalità della condotta, quando l’autore ha:
- Agito per motivi abietti o futili
- Agito con crudeltà, anche verso animali
- Adoperato sevizie
- Approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa
Altri criteri ostativi sono invece riferiti all’esiguità del danno o del pericolo, ovvero quando la condotta ha cagionato, o da essa sono derivate, quali conseguenze anche non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Potere discrezionale del giudice
Si giunge ad una speciale tenuità del fatto tenendo conto di una valutazione globale. Il Tribunale sottolinea che in caso di applicazione dell’art. 131-bis all’esito del dibattimento, la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere effettuata con sentenza di assoluzione, ai sensi dell’art. 530 cpp – da emettersi in quanto l’imputato “non è punibile per un’altra ragione” dal momento che l’istituto ha natura di causa di esclusione della punibilità e non di condizione di procedibilità.
Spetta sempre al giudice durante il processo minorile valutare se nel caso concreto ricorrano le condizioni che giustificano l’archiviazione o il proscioglimento.
Si profila quindi un ampio potere discrezionale del giudice, il quale, tuttavia, nella propria valutazione dovrà tener conto dei criteri dettati dall’art. 131 bis c.p. sulla tenuità dell’offesa e sulla non abitualità del comportamento.
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