L’atto di pignoramento presso terzi

Pignoramento presso terzi

Pignoramento presso terzi

L’atto di pignoramento presso terzi è il primo atto esecutivo dell’espropriazione forzata di beni immobili o mobili.

Il pignoramento presso terzi ha per oggetto crediti, o più un generale beni, del debitore che sono nella disponibilità di una terza persona.

Secondo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile, infatti, i creditori possono avvalersi dei beni del debitore in vari modi, a seconda che questi siano mobili o immobili e che siano nella disponibilità del debitore o di un terzo.

Tipi di pignoramento presso terzi

In particolare l’articolo 543 c.p.c. contempla due distinte ipotesi di pignoramento presso terzi: quella in cui il terzo sia in possesso di beni del debitore o quella in cui quest’ultimo vanti crediti nei confronti del terzo.

Nel caso dei crediti vantati nei confronti del terzo, l’oggetto del pignoramento sono beni non ancora in possesso del debitore. Si tratta ad esempio di somme di denaro che devono essere versate dal datore di lavoro (stipendio) o dalla banca (conto corrente). Il creditore notifica l’atto di pignoramento non solo al debitore, ma anche al terzo, intimando a quest’ultimo di consegnare direttamente al creditore la somma pignorata.

Il pignoramento dello stipendio

Quando il debitore ha un rapporto di lavoro, è possibile procedere al pignoramento dello stipendio.

In questo caso il terzo pignorato sarà il datore di lavoro che dovrà rendere una dichiarazione delle somme dovute (lo stipendio) al debitore. La dichiarazione, che deve specificare l’ammontare delle somme e indicare quando queste saranno pagate, và fatta direttamente dal datore di lavoro stesso o da altra persona munita di procura speciale.

Pignoramento del conto corrente

Per pignorare un conto corrente è necessario essere in possesso di un titolo esecutivo. Solo dopo aver ottenuto questo documento, che dimostra l’effettiva entità ed esigibilità del credito, il creditore è autorizzato a procedere.

Il primo passo da compiere è la notifica del precetto. Questa notifica non è altro che un’intimazione di pagamento che viene consegnata al debitore e che lo esorta a pagare il suo debito entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento.

Se il pagamento non avviene entro il termine stabilito, il passo successivo è la notifica dell’atto di pignoramento del conto corrente che viene consegnato sia al debitore che all’istituto di credito dove risiede il conto corrente.

L’istituto di credito (la banca o le poste, in caso di conto corrente postale), una volta ricevuto il pignoramento, ha l’obbligo di bloccare il conto corrente per fare in modo che il debitore non possa prelevare alcuna somma dopo aver ricevuto l’atto.

Come scoprire se il debitore ha un conto corrente

Per scoprire se il debitore possiede un conto corrente esistono due strade:

  1. Affidarsi ad una agenzia investigativa autorizzata, che può essere indicata dall’avvocato.
  2. Farsi autorizzare dal giudice tramite un’apposita procedura (istanza 492).

Solitamente il primo passo è avvalersi di un’agenzia investigativa, ma questo spesso non è sufficiente. L’agenzia sarà infatti in grado di scovare eventuali conti correnti, ma non di verificare le somme depositate. Questo potrebbe portare ad un pignoramento su un conto corrente in rosso o incapiente.

L’istanza 492, prodotta tramite un avvocato, consente invece di interpellare direttamente l’agenzia delle entrate e l’INPS e di conoscere così l’effettiva capienza dei conti correnti eventualmente presenti.

I diversi stati del conto corrente

Il conto corrente pignorato può trovarsi in tre diversi stati:

  • Se il conto corrente è in rosso (non vi sono somme da pignorare), il pignoramento viene chiuso ed il creditore deve procedere al recupero attraverso altre vie.
  • Se il conto corrente contiene somme non sufficienti ad estinguere il debito, l’importo presente viene assegnato al creditore che poi dovrà procedere attraverso altre vie per l’importo restante del debito.
  • Se il conto corrente contiene una somma maggiore rispetto all’importo pignorato, dopo l’esecuzione del pignoramento il debitore torna a poter disporre dell’importo restante sul conto stesso.

Come fare il pignoramento presso terzi

L’iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi avviene tramite atto di pignoramento, notificato al terzo e al debitore, che deve contenere l’ingiunzione a non compiere atti dispositivi sui beni e sui crediti assoggettati al pignoramento.

Ovviamente all’interno dell’atto di pignoramento deve essere indicata la somma (o le cose) dovute e l’intimazione al terzo di non disporne se non per ordine del giudice.

Oltre a questo è necessaria la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente e l’indicazione dell’indirizzo p.e.c. del creditore precedente.

Beni impignorabili

Non tutti i beni del debitore possono essere sottoposti a pignoramento.

Sono impignorabili:

  • I crediti alimentari, tranne che per le cause di alimenti e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato.
  • I crediti aventi come oggetto sussidi di grazia o sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri o sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Informazioni pignoramento presso terzi

L’intervento del giudice

L’atto deve infine contenere la citazione del debitore a comparire dinanzi al giudice competente, indicando un’udienza nel rispetto del termine dilatorio di pignoramento di cui all’art 501 cpc, e l’invito al terzo a rendere entro dieci giorni al creditore procedente la dichiarazione prevista dall’articolo 547.

Il terzo pignorato infatti deve comunicare al creditore se è debitore di somme di denaro del debitore principale e se non lo comunica il giudice fissa una seconda udienza e ne dà comunicazione, 10 giorni prima, al terzo pignorato.

Se il soggetto terzo non compare all’udienza, il giudice emette in automatico l’ordine con cui gli intima di versare al creditore procedente le somme pignorate.

Il deposito della nota in tribunale

Il creditore deve depositare, entro trenta giorni e nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione, i seguenti documenti:

  • Nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione.
  • Il titolo esecutivo.
  • Il precetto.

Tali documenti devono essere depositati entro i termini previsti, in caso contrario si và incontro alla perdita di efficacia del pignoramento.

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